La mancata astensione in difetto di ricusazione

Nel procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 14 Marzo 2015 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21948 del 28 Ottobre 2015 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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