In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi. La nullità della decisione va, infatti, esclusa qualora la contestazione sia tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39, Cass., s.u., 12 marzo 2004, n. 5038; Cass., s.u., 26 aprile 2000, n. 289.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 14 Marzo 2015 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21948 del 28 Ottobre 2015 (respinge)
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