Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione di somma ricevuta per conto del cliente a soddisfacimento di onorari e spese per l’attività svolta – Contestazione dell’esistenza di autorizzazione da parte del cliente – Mancanza di prova scritta di tale autorizzazione – Censura.

L’avvocato che riscuota o comunque riceva danaro per conto del cliente deve fargliene rimessa con la massima tempestività, salva diversa autorizzazione scritta del cliente medesimo, e ciò anche se sussistono crediti certi dell’avvocato, che il cliente intenda saldare con gli stessi importi pervenutigli (nel caso di specie, accertato che un’autorizzazione in tal senso era stata data, pur se non per iscritto e per importi minori, e accertata altresì l’insussistenza di qualsiasi altra possibilità di recupero crediti, data l’inesistenza di una pur minima consistenza patrimoniale della parte assistita, il Consiglio Nazionale Forense ha sostituito alla sanzione della sospensione per tre mesi dall’esercizio della professione quella della censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 ottobre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 30 novembre 1993, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 30 Novembre 1993 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Ottobre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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