Conformemente al principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29.1.2009, non può essere concesso il riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) allorquando l’interessato non abbia sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame, né ha acquisito alcuna esperienza formativa e professionale.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione n. 6 del 21 febbraio 2011.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 14 Marzo 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera del 22 Giugno 2011
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