Avvocati stabiliti: escluso il riconoscimento in difetto di esame nello Stato di provenienza

Conformemente al principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 29.1.2009, non può essere concesso il riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) allorquando l’interessato non abbia sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame, né ha acquisito alcuna esperienza formativa e professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 55

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), decisione n. 6 del 21 febbraio 2011.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 14 Marzo 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera del 22 Giugno 2011
Giurisprudenza CNF

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