L’avvocato nei cui confronti è presentato un esposto, da un lato ha l’obbligo (oltre che il diritto) di chiarire il suo comportamento nei confronti del reclamante e dall’altro ha il dovere di fornire al Consiglio, investito con l’esposto del dovere di valutare la sussistenza delle condizioni per aprire un procedimento, elementi che consentano ad esso il pieno e corretto esercizio delle sue funzioni istituzionali che tutelano prioritariamente un interesse pubblico. Tale fase preliminare, non prevista dalla legge, costituisce regola che trova fonte nel diritto vivente formatosi nella giurisprudenza disciplinare ed il profilo in esame si ricollega al dovere dell’avvocato sancito dall’art. 7, II canone, c.d. riferibile alla responsabilità sociale dell’appartenente ad un Ordine che, come quello forense, esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 26.03.2007 n. 24.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 14 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Dicembre 2009 (sospensione)
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