L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, carrozziere), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, al cui rispetto ogni professionista è tenuto nell’esercizio del proprio mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 17.9.99 n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 14 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Dicembre 2009 (sospensione)
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