La dicitura “riservata” rende non producibile in giudizio la corrispondenza tra colleghi, escludendosi ogni spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità della corrispondenza stessa, sebbene il divieto in parola non attenga tanto alla veste formale data alla corrispondenza con indicazione della sua riservatezza, quanto piuttosto al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull’assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche oggettive delle parti rappresentate.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 15 Marzo 2011 (avvertimento)
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