La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere costituisce violazione dell’art. 3 L. 241/90, la quale tuttavia non comporta la nullità dell’atto, bensì comporta semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente (Nel caso di specie, rilevato che, ciononostante, il ricorrente aveva comunque proposto tempestiva impugnazione, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 42
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 13 Marzo 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 2013
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24708 del 04 Dicembre 2015 (respinge)
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