In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, ove la motivazione sia congrua, con riferimento alla “particolare gravità” dei fatti contestati (In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 8932 del 17 aprile 2014
NOTA:
in senso conforme, tra le altre, Cass. SSUU n. 13791 del 2012.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8932 del 17 Aprile 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 108 del 17 Luglio 2013
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