L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine, nell’ambito di un procedimento disciplinare, non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da motivi generici con riferimento ad ostacoli non documentati; in particolare, qualora l’interessato adduca un impegno di lavoro, è giustificato il rigetto della richiesta di rinvio per essere sentito, posto che l’impegno lavorativo, essendo una condizione del tutto normale dell’individuo, non può assurgere a causa giustificativa della mancata comparizione.
Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 779 del 16 gennaio 2014
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 3 settembre 2013, n. 151.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 779 del 16 Gennaio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 192 del 27 Dicembre 2012
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