Il praticante procuratore legale non abilitato per l’intervenuta scadenza del termine del periodo senza il superamento dell’esame di abilitazione è comunque tenuto al rispetto dei generali e fondamentali principi deontologici e, nel caso di non osservanza di tali principi, può essere legittimamente sottoposto al relativo procedimento disciplinare. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 22 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 154
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Giugno 1992 (sospensione)
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