Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 775 del 16 Gennaio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 193 del 21 Dicembre 2009
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