Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del COA locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione avverso la delibera con cui il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 12 marzo 2015, n. 35

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 12 Marzo 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Maggio 2012
abc, Giurisprudenza CNF

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