La competenza a decidere sul procedimento disciplinare forense appartiene anche al Consiglio dell’Ordine nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede (nella specie il fatto per cui si è proceduto – accapparramento di clientela – era avvenuto certamente nell’ambito del Consiglio dell’Ordine presso il quale l’incolpato aveva fatto domanda di trasferimento, onde era legittima l’apertura del procedimento disciplinare, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso Consiglio dell’Ordine avesse negato il trasferimento e l’iscrizione). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 18 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 30 novembre 1993, n. 153
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 30 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 18 Febbraio 1992
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