Con la norma di cui all’art. 26, lett. c del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 il legislatore ha voluto consentire ai soli docenti di ruolo delle università o degli istituti a livello universitario l’iscrizione di diritto all’albo dopo due anni d’insegnamento per l’evidente particolare qualificazione e preparazione giuridica degli stessi. Pertanto non può essere iscritto di diritto nell’albo degli avvocati e procuratori, ex art. 26 legge professionale, il docente ordinario di filosofia e storia di scuola media inferiore e di corsi propedeutici per l’Università frequentati dai diplomati degli Istituti magistrali. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 30 novembre 1993, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 30 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 1992
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