È nullo il procedimento disciplinare, per violazione dell’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 36, qualora non sia stata data immediata comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento a suo carico. Non è sufficiente a sanare la nullità del procedimento il fatto che nell’atto di citazione per il dibattimento, successivamente notificato, si faccia menzione di una precedente delibera – mai comunicata – con la quale si è deciso di procedere disciplinarmente. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 20 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 30 novembre 1993, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Novembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Luglio 1992
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