Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Apertura procedimento – Mancata comunicazione all’interessato ex art. 47 l. n. 36 del 1934 – Menomazione del diritto di difesa – Sussiste – Comunicazione di inizio del procedimento disciplinare a mezzo di atto contestuale al decreto di citazione per il dibattimento – Irrilevanza.

È nullo il procedimento disciplinare, per violazione dell’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 36, qualora non sia stata data immediata comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento a suo carico. Non è sufficiente a sanare la nullità del procedimento il fatto che nell’atto di citazione per il dibattimento, successivamente notificato, si faccia menzione di una precedente delibera – mai comunicata – con la quale si è deciso di procedere disciplinarmente. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 20 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 30 novembre 1993, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 30 Novembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Luglio 1992
abc, Giurisprudenza CNF

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