Procedimento di iscrizione all’albo e jus superveniens

Nell’ambito dei procedimenti (amministrativi) avanti al COA, vige il principio del “tempus regit actum”, che impone di applicare le disposizioni normative sopravvenute finché ancora in corso, malgrado l’atto di impulso di parte sia stato posto in essere in data anteriore al nuovo quadro normativo (Nel caso di specie trattavasi di domanda di iscrizione all’albo presentata antecedentemente all’introduzione di una nuova incompatibilità professionale, tuttavia vigente al momento della successiva decisione, che per tale motivo è stata di rigetto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 12 marzo 2015, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 12 Marzo 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Luglio 2013
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21949 del 28 Ottobre 2015 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment