Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 12 Marzo 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Luglio 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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