L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Conseguentemente, l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione è in re ipsa, anche alla luce dell’art. 33, c. V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 04 Dicembre 2013 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22519 del 07 Novembre 2016 (respinge)
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