In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 10 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Gennaio 2008 (sospensione)
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