Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione (artt. 44 e 51 r.d. n. 37/1934).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morgese), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 10 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 09 Gennaio 2008 (sospensione)
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