La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge colui che ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorché per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna. In altri termini, la sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 14
NOTA:
Corte di Cassazione, sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 09-05-2013, n. 75; Cass. civ., Sez. Unite, 26-05-2004, n. 10137.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 10 Marzo 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Novembre 2012
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15200 del 22 Luglio 2016 (respinge)
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