L’illecito omissivo è imprescrittibile ove la condotta abbia carattere permanente, il che deve escludersi OVE l’omissione consista in un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori oltre i quali non possa più essere compiuto (Nel caso di specie, trattavasi di mancata proposizione di un atto d’appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto prescritta l’azione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 marzo 2015, n. 10
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 10 Marzo 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 06 Giugno 2011 (censura)
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