Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può riguardare i soli provvedimenti rimessi al sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo (art. 7, co. 8, c.p.a.), presso la cui Segreteria va depositato (art. 48, co. 1, c.p.a.), escludendosi pertanto a priori che, con tale strumento processuale, possa essere adito un diverso Giudice. Deve conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità di un tale ricorso depositato presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, trattavasi di ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il silenzio–rigetto del Ministero della Giustizia su ricorso gerarchico improprio, a sua volta proposto avverso le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).
NOTA:
In senso conforme, Cass. SS. UU. 19 dicembre 2012 n. 23464; Cons. Stato 13 luglio 2012 n. 3395.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 25 Febbraio 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera
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