Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense a mezzo piego postale raccomandato oltre il ventesimo giorno dalla comunicazione della delibera – Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense contro una decisione del Consiglio dell’Ordine si perfeziona, come ogni altra impugnazione, con la presentazione nei termini all’ufficio competente a riceverla, onde l’eventuale ritardo del recapito dell’atto, tempestivamente spedito a mezzo posta, non può essere invocato dalla parte che ha scelto tale sistema di inoltro, conscia dei rischi che esso comporta. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 17 febbraio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1993, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 26 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Febbraio 1992
Giurisprudenza CNF

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