La revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee)

Il COA revoca l’autorizzazione alle notifiche in proprio (a mezzo raccomandata cartacea) ex L. n. 53/1994 ove l’avvocato abbia riportato una sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui, anche in via cautelare, lo ritenga motivatamente opportuno (Nel caso di specie, il professionista, cui l’autorizzazione de qua è stata revocata, era sottoposto a vari procedimenti disciplinari ed aveva altresì subito una condanna penale, non passata in giudicato ma ampiamente pubblicizzata su giornali di grande diffusione nel territorio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 Dicembre 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 12 Dicembre 2012
abc, Giurisprudenza CNF

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