La nullità dell’addebito disciplinare per difetto di specificità sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l’incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo al fatto che l’incolpato si era peraltro compiutamente difeso nel merito, il CNF ha rigettato l’eccezione di nullità della contestazione disciplinare per sua asserita aspecificità).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 29 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 17 Febbraio 2010 (sospensione cautelare)
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