Il ritardo nella ricezione delle osservazioni del PM non proroga il termine perentorio per l’impugnazione

Il Procuratore Generale della Repubblica può impugnare la delibera del COA di iscrizione all’albo avvocati con dispensa dalla prova attitudinale, prevista dall’art. 8 D.Lgs. n. 115/92, entro 15 giorni dalla notifica della delibera stessa (art. 13 co 4 d. lgs. 96/2001), non potendosi attribuire alcun rilievo alla ritardata ricezione da parte del Procuratore Generale delle osservazioni del PM del Tribunale, che non può costituire ragione di dilatazione o proroga dei perentori termini di proposizione del ricorso in parola.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 29 Dicembre 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 12 Ottobre 2011
Giurisprudenza CNF

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