Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera di sospensione cautelare – Mancata notifica della decisione entro il termine di quindici giorni – Natura ordinatoria.

L’inosservanza del termine di quindici giorni per la notifica della delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine dispone la sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività professionale, non determina alcuna nullità del provvedimento, ma rileva solo al fine di spostare il dies a quo del termine per l’impugnazione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Latina, 7 giugno 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Giorgino), sentenza del 26 novembre 1993, n. 140

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 26 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 07 Giugno 1988
Giurisprudenza CNF

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