Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato. Al giudice disciplinare è riservata la valutazione del fatto che deve fare con riferimento al disvalore della condotta dell’incolpato dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
NOTA:
La sentenza di cui in massima è stata confermata, in sede di impugnazione, da Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 23836 del 23 novembre 2015.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 19 Dicembre 2014 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 25 Giugno 2010 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23836 del 23 Novembre 2015 (respinge)
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