La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di distingersi dagli altri avvocati, “troppo spesso apparsi azzeccagarbugli”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 15 Aprile 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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