Si ritiene riprovevole sul piano disciplinare il contegno dell’avvocato che si sottragga ai doveri di collaborazione col proprio C.d.O., nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo ad esso riservati, omettendo comunicazioni ritenute fondamentali per l’esercizio dell’attività forense (Nel caso di specie, trattavasi di costituzione di associazione professioanle non comunicata al COA di appartenenza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 15 Aprile 2010 (censura)
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