Il decorso del termine di sei anni previsto dall’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell’abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. Civ. 30.6.2008, n. 17761; 26.5.2006, n. 12543; CNF 17.9.2012, n, 115; 15 .12. 2011, n. 196.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 19 Dicembre 2014 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Gennaio 2013 (cancellazione amm.va)
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