L’avvocato non ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria la circostanza che un proprio cliente detenuto utilizzi illecitamente un proprio apparecchio di telefonia mobile in violazione dell’art. 39 del D.M. 230 del 30/6/2000, giacché un tale onere non è previsto a suo carico né dagli artt. 331 e 333 c.p. né dal vigente codice deontologico, il quale gli impone anzi di mantenere il segreto anche “su tutto ciò di cui sia venuta a conoscenza in pendenza di mandato” (art. 9 cdf, ora artt. 13 e 28 ncdf). Ciò non significa, tuttavia, che egli possa accettare di conferire direttamente con detto cliente al di fuori dei limiti imposti dalle norme, avendo invece l’onere di far cessare tale prassi rifiutando il colloquio sin dal primo contatto telefonico o, in mancanza, dismettere il mandato, a pena di illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 01 Ottobre 2012 (sospensione)
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