Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Applicazione contestuale della sospensione cautelare e della pena disciplinare della sospensione per un anno – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimità.

Il provvedimento cautelare di sospensione e quello disciplinare sono reciprocamente e tra di loro compatibili in quanto diversi per durata e scopo. Al Consiglio Nazionale Forense è comunque precluso l’esame di merito sull’opportunità del provvedimento di sospensione in quanto la relativa competenza a giudicare è di mera legittimità. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Terni, 23 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 10 novembre 1993, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 10 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 23 Maggio 1992
Giurisprudenza CNF

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