La radiazione di diritto dall’albo non può essere automaticamente inflitta

La procedura per la radiazione di diritto ex art. 42 lett. b. R.d.l. 1578/33 deve essere deliberata del C.O.A. sentito il professionista; in ogni caso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, qualsivoglia sanzione -ivi comprese, pertanto, anche quelle che operano di diritto- non può essere automaticamente inflitta ma deve essere adottata a seguito di un procedimento che consenta di adeguarla al caso concreto, in base al principio di proporzione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Gennaio 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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