La revoca del provvedimento cautelare impugnato non determina, ex se, la cessazione della materia del contendere, ove il ricorrente insista per l’esame dell’impugnazione alla luce di un suo permanente interesse, che in astratto non potrebbe essere comunque escluso, alla riforma della decisione cautelare impugnata (Nel caso di specie, l’estinzione del processo è stata pronunciata solo a seguito della rinuncia al ricorso).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 13 Dicembre 2014 (estinzione) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Maggio 2012 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15574 del 24 Luglio 2015 (respinge)
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