La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso al CNF o di suoi singoli capi, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, la genericità riguardava singoli capi del ricorso, ritenuto ammissibile per il resto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 181
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216, C.N.F. n.30 del 13.3.2013; n.119 del 17.9.2012; n.184 del 15.12.2011; n.88 del 21.10.2010; n.98 del 16.7.2007.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 12 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 15 Dicembre 2011 (sospensione)
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