Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione di somme del cliente e omessa redazione di un rendiconto – Illecito deontologico – Sospensione dall’attività professionale per mesi otto.

L’appropriazione delle somme di un cliente e la mancata redazione di un rendiconto fallimentare, ancorché fatti di carattere colposo, violano, specie se ripetuti, i principi di diligenza, lealtà e correttezza e ledono il decoro e la dignità del professionista e dell’intera classe forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione per mesi otto. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 11 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 10 novembre 1993, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 10 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 11 Marzo 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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