L’assenza (volontaria o involontaria) all’udienza non ha, di per sè, rilievo disciplinare

Non ha, di per sè, rilievo disciplinare l’assenza all’udienza, sia essa volontaria (potendo per ipotesi anche corrispondere a strategia processuale, di cui la parte possa anche giovarsi), o involontaria (ove sia un evento del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell’incolpato, tanto da escludersi trascuratezza degli interessi della parte assistita).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 24 novembre 2014, n. 156

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 15.10.12. n. 141; id. 22.10.12 n. 114; id. 14.10.2008 n. 115.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 24 Novembre 2014 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Febbraio 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment