Non ha, di per sè, rilievo disciplinare l’assenza all’udienza, sia essa volontaria (potendo per ipotesi anche corrispondere a strategia processuale, di cui la parte possa anche giovarsi), o involontaria (ove sia un evento del tutto eccezionale nel curriculum professionale dell’incolpato, tanto da escludersi trascuratezza degli interessi della parte assistita).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 15.10.12. n. 141; id. 22.10.12 n. 114; id. 14.10.2008 n. 115.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 24 Novembre 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Febbraio 2011 (avvertimento)
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