Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di comportamento vòlto ad agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte di un soggetto cui detto esercizio era interdetto).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 10 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 05 Dicembre 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 23364 del 16 Novembre 2015 (respinge)
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