Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Espressioni offensive – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Protesta sull’operato del Consiglio – Proscioglimento.

Non commette un illecito disciplinare l’avvocato che critica l’operato del Consiglio dell’Ordine, purché esprima il proprio dissenso in modo appropriato e corretto (nella fattispecie l’incolpato aveva accusato il Consiglio e i suoi componenti di superficialità e di carenza di cura e di attenzione nella liquidazione delle sue parcelle). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 29 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 8 novembre 1993, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 08 Novembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 29 Maggio 1992
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment