L’attivita` istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia determinata non gia` solo ed esclusivamente dalle dichiarazione dell’esponente, ma altresi` dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che offrano un quadro logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitivita` dell’istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 10 novembre 2014, n. 151
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 10 Novembre 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 03 Novembre 2010 (avvertimento)
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