CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148

NOTA:
In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 12064/2014, id. n. 775/2014.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 10 Novembre 2014 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 10 Maggio 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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