Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.
NOTA:
In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 12064/2014, id. n. 775/2014.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 10 Novembre 2014 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 10 Maggio 2013 (cancellazione amm.va)
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