È inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale Forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine di cancellazione dal registro dei praticanti procuratori depositato dopo il quindicesimo giorno dalla comunicazione della decisione, essendo tassativo il termine previsto per l’impugnazione. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 1° marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 8 novembre 1993, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 08 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 01 Marzo 1993
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