In presenza di contestazione disciplinare adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, l’erronea od omessa indicazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate non costituisce motivo di nullità della decisione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214 nonché Cons. Naz. Forense 08-06-2000, n. 116 Pres. f.f. Panuccio – Rel. Mirigliani.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 06 Ottobre 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Ottobre 2012 (sospensione)
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