E’ ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento) è necessaria, pena la nullità, una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione che dovrà essere comunicata all’incolpato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 27 Settembre 2014 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 16 Novembre 2011 (censura)
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