Non può essere imputata alcuna superficialità al professionista che abbia adottato ogni ragionevole precauzione nella negoziazione di un assegno risultato poi essere di provenienza illecita. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 6 novembre 1993, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 06 Novembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Giugno 1992
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