L’uso del titolo professionale nella lingua di origine

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’abogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi il titolo di “Avv. S.” o “Avv. Stab.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, nella specie aggravata dall’uso di un acronimo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115

NOTA:
In arg. cfr., pure, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41, relativa all’uso della sigla “p. Avv.” (praticante avvocato).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 26 Settembre 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera del 25 Marzo 2013 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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