L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 26 Settembre 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 22 Novembre 2010 (avvertimento)
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