Conflitto di interessi: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno

L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 26 Settembre 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 22 Novembre 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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